Questo blog ha sempre allegramente utilizzato immagini trovate a caso su internet. Di recente, in preda alla curiosità che mi contraddistingue e che peraltro ha originato il blog stesso, ho cercato di informarmi sul copyright e il diritto d’autore.
La questione è abbastanza caotica, in quanto le normative sono perlopiù pensate per la carta stampata e simili, e poco si adeguano al mondo dei miliardi di social e blog e del copia e incolla sfrenato.
Fun fact: l’inventore del moderno copia e incolla, e anche del taglia e incolla, è Larry Tesler, informatico statunitense oggi 72enne. L’invenzione risale agli anni Settanta mentre l’espressione “taglia e incolla” deriva dalla pratica tradizionalmente adottata per modificare i manoscritti, che consisteva nel tagliare fisicamente il pezzo di una pagina e incollarlo su un’altra pagina.
Ma torniamo al diritto d’autore, che in Italia è disciplinato prevalentemente dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (quando c’era Mussolini al governo, e Vittorio Emanuele III era re d’Italia e imperatore d’Etiopia. Per dire).
Disclaimer, che siamo in tema: questo post è il frutto di intensi e accurati googlamenti; tuttavia, potrebbe contenere delle stupidate. Pertanto, non deve assolutamente essere considerato come un consiglio legale. Leggi l’intero disclaimer sull’attendibilità dei contenuti e quant’altro cliccando qui
Per quanto riguarda le fotografie, il fotografo detiene i diritti esclusivi di riproduzione e diffusione per vent’anni dalla data di realizzazione della fotografia, a meno che la fotografia non sia stata scattata nell’ambito di un contratto di lavoro, e in questo caso il datore di lavoro è proprietario dei diritti (art. 88).
Ogni esemplare della fotografia dovrebbe riportare il nome di chi ne detiene i diritti (il fotografo, o il datore di lavoro, ecc.) e l’anno di produzione della fotografia (art. 90). E l’articolo si conclude così:
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Personalmente ne dedurrei che, se tu pubblichi una foto di tua proprietà su internet senza specificare il tuo nome né l’anno, io ho tutto il diritto di riprodurla. In buona fede, perché se non si parla espressamente di copyright, si assume che l’immagine sia di pubblico dominio. Se, invece, un’immagine su internet riporta le indicazione necessarie, la riproduzione mi è consentita solo se ricevo l’autorizzazione da parte del proprietario dei diritti, eventualmente con il pagamento di un compenso, e dovrò comunque citarlo appropriatamente. Non sembra rilevante che la riproduzione avvenga a scopo commerciale o meno. Ha invece una certa importanza l’ambito di utilizzo: «la riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche», così come «la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse» è sempre lecita, «contro pagamento di un equo compenso» e «nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta» (art. 91). E puntualizziamo che questo blog ha come scopi primari l’informazione, la divulgazione scientifica, la didattica, la cronaca, e in generale l’elevazione culturale dei suoi visitatori (nonché dei suoi autori, in costante elevazione).
La legislazione statunitense prevede il principio del fair use, che permette un utilizzo limitato e gratuito di materiale protetto da copyright, senza la necessità di chiedere l’autorizzazione a chi ne detiene i diritti, a condizione che la riproduzione sia usata per scopi non commerciali e di informazione, critica, insegnamento, o simili. Mi sembra di capire, comunque, che si tratta di una definizione abbastanza fumosa e soggetta alle interpretazioni più volubili.
Un discorso a parte va fatto per i materiali caricati su una piattaforma web. In questo caso, chi pubblica accetta i termini e le condizioni del sito specifico. (Avete presente il pulsante “Accetto” che in genere tutti noi clicchiamo senza avere idea di cosa stiamo accettando? Quello).
Ecco, ad esempio, cosa dice YouTube:
8.1 Quando l’utente carica o pubblica Contenuti su YouTube, contestualmente concede:
A. a YouTube, una licenza per il mondo intero, non esclusiva, gratuita, trasferibile (con diritto a concedere sub-licenze) ad usare, riprodurre, distribuire, preparare opere derivate, visualizzare ed eseguire tali Contenuti in connessione alla fornitura del Servizio ed in altro modo in connessione con la fornitura del Servizio e dell’attività commerciale di YouTube, comprese, a titolo meramente esemplificativo, la promozione e la ridistribuzione di tutto o parte del Servizio (e delle relative opere derivate) [in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale di comunicazione];
B. a ciascun utente del Servizio, una licenza per il mondo intero, non esclusiva, gratuita, ad accedere ai suoi Contenuti tramite il Servizio e ad usare, riprodurre, distribuire, preparare opere derivate, visualizzare ed eseguire tali Contenuti nella misura permessa dalla funzionalità del Servizio ed ai sensi dei presenti Termini.
Da quello che capisco, mi sembra perfettamente lecito, ad esempio, pubblicare sul mio blog uno screenshot di un video di YouTube (magari linkando il video originale per correttezza). Mi sbaglio?
Esistono poi le licenze Creative Commons, che consentono la condivisione di materiali, con alcune restrizioni a seconda del tipo di licenza (e ne riparleremo). Tra gli altri tipi di immagini che vedrete in abbondanza prossimamente su questo blog, ricordiamo quelle nel pubblico dominio, che sono di tutti e di nessuno e si possono liberamente condividere e, volendo, modificare a proprio piacimento.
Concludendo: non ho capito granché, e se qualcuno ne sa di più e vuole condividere la sua conoscenza, è il benvenuto! Devo dire che questi labirinti di minuzie legislative e legali mi entusiasmano, e seguiranno senza dubbio altri post sull’argomento.
Infine, nonostante non abbia trovato indicazioni davvero esaurienti in merito, e sospettando che un disclaimer sia del tutto inutile in termini legali, ho tuttavia deciso, per un inarrestabile senso di giustizia nonché una personale attitudine alla cautela, di aggiungere al blog un noiosissimo disclaimer che trovate a questa pagina, e che onestamente devo ancora finire di scrivere.